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In riferimento al divieto dell’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse nonché la nuova installazione apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da luoghi sensibili (es. istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile ecc) la Giunta Comunale, con delibera 53 del 23.06.2018, ha approvato l’elenco dei locali che si trovano ad una distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili. L’elenco dei luoghi sensibili fu approvato con Delibera di Consiglio n. 71 del 30/11/2017.
Con Delibera di Consiglio n. 45 del 27/09/2018 infine è stato approvato il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie legate al gioco d’azzardo lecito allegato.
La normativa di riferimento
L’art. 6 della legge regionale N. 5 /2013 disciplina l’apertura e l’esercizio dell’attività di sale da gioco e istallazioni di apparecchi da gioco di cui all’art.110 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 “ Approvazione del Testo unico di Pubblica sicurezza “ introducendo il divieto dell’esercizio delle sale da gioco e e delle sale scommesse nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n 773 in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili quali gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
In esecuzione a quanto previsto dalla legge regionale predetta come modificata dalla successiva Legge Regionale 18 del 28 ottobre 2016, art 48, comma 5, con Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 12 giugno 2017, n° 831 sono state definite le modalita’ applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova istallazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito;
Cosi’ come richiamato dalla deliberazione di Giunta regionale suindicata all’allegato 1, si intende per sale da gioco e sale scommesse i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attivita’ di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell’art.3 del decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, mentre gli apparecchi di gioco d’azzardo leciti sono quelli previsti dal comma 6 dell’art.110 del testo unico di pubblica sicurezza DPR 773/1931, per la cui istallazione e’ necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del presente decreto.
Il divieto di apertura e istallazione previsto dall’art.6 comma 2 bis della L.R. 5/2013 si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio nonche’ alla nuova istallazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande , nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art.li 86 e 88 TULPS.
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Ultimo aggiornamento: 12-05-2023, 14:45